Esenzioni (Imu)
Ultima modifica 11 novembre 2016
Sono esenti dall'IMU gli immobili:
- posseduti dallo Stato;
- posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 601/73;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni dell'art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, limitatamente nei casi previsti dalla legge;
- gli immobili utilizzati dai soggettidi cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, cuturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16 lettera a) della L. 222/85. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale osservando le disposizioni fissate dal regolamento ministeriale del 19 novembre 2012 n. 200.
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