Denuncia di occupazione
Ultima modifica 25 giugno 2024
La tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
Gli occupanti sono tenuti a presentare la denuncia di inizio occupazione/conduzione o variazione di locali ed aree, entro 90 giorni dal loro verificarsi, a Veritas S.p.A..
In caso di utilizzo comune di un fabbricato o di un'area, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
a) per le persone fisiche: l’indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi dei componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l’immobile, dei loro eventuali rappresentanti legali e della relativa residenza.
b) per le persone giuridiche: della denominazione nonché della sede legale e dei dati fiscali del legale rappresentante.
deve altresì obbligatoriamente indicare:
- i dati catastali anche delle eventuali pertinenze;
- l’ubicazione dell’unità occupata con il numero civico e l’eventuale interno, ove esistente;
- la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati;
- la data di inizio o di variazione dell’occupazione o detenzione;
- la sottoscrizione del dichiarante.
La denuncia sarà valida anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento alla tariffa rimangono invariate, in caso contrario, sarà necessario presentare una denuncia di variazione entro 90 giorni dal momento in cui la variazione stessa si è verificata.
Ai fini della dichiarazione relativa alla Tari, restano ferme le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
______________________________________________________________________________
Modalità di presentazione
La dichiarazione di occupazione, variazione o cessazione può essere depositata presso la sede di Veritas S.p.A..
In caso di spedizione, anche mediante PEC, la comunicazione si considera presentata nel medesimo giorno di spedizione.
______________________________________________________________________________
Cessazione dell'occupazione
La denuncia di cessazione dell'occupazione dei locali o delle aree scoperte deve essere presentata entro 90 giorni dalla cessazione stessa.
Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine citato di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
L’obbligazione tributaria non si protrae oltre la data indicata quando l’utente che ha prodotto la ritardata richiesta di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato l’occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata.
In carenza di tale dimostrazione documentale l’obbligazione tributaria cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell’utente subentrato o per azione di recupero d’ufficio.
In caso di decesso del contribuente gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso stesso.
______________________________________________________________________________
Oneri del proprietario
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
In caso di utilizzi temporanei superiori a 6 mesi che si esauriscono comunque prima del termine dell’anno solare in cui hanno avuto inizio, ovvero nel caso in cui l’alloggio sia affittato senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare l'occupante, l’obbligo di corrispondere la Tariffa é del proprietario dell’alloggio o del titolare dei diritti reali minori.