Rimborso, Compensazione e Rateazione (Tari)
Ultima modifica 25 giugno 2024
Rimborso e Compensazione
Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto mediante apposita istanza entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Su richiesta dell'interessato, in sostituzione al rimborso, è possibile compensare le somme a credito con quelle a debito purchè sempre relative alla tariffa sui rifiuti e servizi.
La somma a rimborso è comprensiva del tasso di interesse del 2,75%, maturato giorno per giorno dalla data dell'avvenuto pagamento.
Non si fa luogo al rimborso qualora l'entità del maggiore pagamento non sia superiore ad € 5,00.
_________________________________________________________________________________________
Rateazione
Su domanda dell'interessato e previa valutazione dello stato di difficoltà economica, possono essere concesse dilazioni di pagamento con l'applicazione del tasso d'interesse legale con maturazione giornaliera.
Il mancato pagamento, anche di una sola rata entro la scadenza prefissata, comporta la decadenza dal beneficio della dilazione stessa ed il conseguente avvio della normale procedura di riscossione.
La rateazione può essere concessa, nel rispetto del regolamento comunale, anche per gli avvisi di accertamento.