Ravvedimento Operoso
Ultima modifica 29 gennaio 2024
I contribuenti che omettono od eseguono parzialmente il pagamento dovuto possono regolarizzare spontaneamente la violazione commessa a condizione che la medesima non sia già stata contestata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento.
L'importo da versare deve comprendere anche l'ammontare della sanzione e degli interessi maturati così determinati:
Sanzione
a) 0,1% giornaliero dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
b) 1,5% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 15esimo ed il 30esimo giorno dalla scadenza;
c) 1,67% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 31esimo giorno ed il 90esimo giorni dalla scadenza;
d) 3,75% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro un anno dall'omissione o dall'errore (e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui la violazione o l'errore è stato commesso);
e) 4,28% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro due anni dalla violazione;
f) 5% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito oltre due anni dalla violazione.
Interessi
Dal 01.01.2024 il saggio degli interessi legali è fissato al 2,5%
Dal 01.01.2023 al 31.12.2023 gli interessi sono calcolati al tasso legale del 5%
Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 gli interessi sono calcolati al tasso legale dell' 1,25%
Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 gli interessi sono calcolati al tasso legale del 0,01%
Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 gli interessi sono calcolati al tasso legale del 0,05%
Dal 01.01.2019 al 31.12.2019 gli interessi sono calcolati al tasso legale del 0,8%
Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 gli interessi sono calcolati al tasso legale del 0,3%
Gli interessi devono essere computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.