Sanzioni e Controlli (Tari)
Ultima modifica 25 giugno 2024
Il Comune o il Gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie per la corretta applicazione della tariffa e, nell'esercizio di detta attività, effettua verifiche e controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia ha facoltà di:
- rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio), comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree occupati, a comparire di persona per fornire chiarimenti ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- qualora sia necessario verificare all’interno delle unità immobiliari elementi rilevanti per l’applicazione della tariffa, previo consenso dell'interessato, il personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle misure delle superfici;
- utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso;
- richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme sarà compiuto sulla base di presunzioni semplici come previsto dall'art. 2729 del Codice Civile.
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Sanzioni
a) per il parziale, ridotto od omesso versamento si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato;
b) per l'omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione si applica la sanzione dal 100% al 200% dell'importo non versato, con un minimo di € 50,00.
c) per l'infedele denuncia di occupazione o variazione si applica la sanzione dal 50% al 100% dell'importo non versato, con un minimo di € 50,00.
d) per la mancata, incompleta o infedele risposta a questionari o richieste dati entro 60 giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
Le sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo (se dovuto), della sanzione ridotta e degli interessi.
Il limite minimo per l'emissione di atti impositivi, per l'accertamento, la riscossione coattiva e l'iscrizione a ruolo è fissato in € 10,33.
Le sanzioni sono irrogate sino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla commessa violazione.
Il contribuente può avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato da specifico regolamento comunale o del regolamento comunale per il pagamento rateale degli atti di accertamento.