Ruralità dei Fabbricati
Ultima modifica 8 novembre 2016
E' scaduto il 30 settembre 2012 il termine entro il quale presentare, all'Agenzia del Territorio di Venezia, la domanda per il riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili già censiti al catasto urbano.
Le procedura di nuova accatastamento (iscrizione cioè al catasto urbano) dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, dovevano invece essere compiute entro il 30 novembre 2012 (art. 13 comma 14-ter D.L. 201/2011).
La presentazione della domanda doveva essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.
In tal modo, il riconoscimento dei benefici fiscali, aveva effetto a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda stessa.
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Decreto Ministeriale del 26 luglio 2012 (vedi allegato) - Riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati.
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Comunicato dell'Agenzia del Territorio (vedi allegato) - Modalità di presentazione delle domande e delle autocertificazioni.
Per le variazioni catastali, annotazioni di ruralità o nuovi accatastamenti di fabbricati con requisiti di ruralità, presentati successivamente alle date sopra indicate, i benefici fiscali saranno applicabili dalla data di presentazione della procedura "docfa", senza alcun valore di retroattività.