Rimborso e Compensazione (Tasi)
Ultima modifica 20 febbraio 2023
Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto mediante apposita istanza entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Su richiesta dell'interessato, in sostituzione al rimborso, è possibile compensare le somme a credito con quelle a debito purchè sempre relative alla tassa sui servizi indivisibili.
La somma a rimborso è comprensiva del tasso di interesse del 2,75%, maturato giorno per giorno dalla data dell'avvenuto pagamento.
Non si fa luogo al rimborso qualora l'entità del maggiore pagamento non sia superiore ad € 5,00.