Enti non Commerciali (Imu)
Ultima modifica 5 gennaio 2018
Sono esenti dall’IMU gli immobili utilizzati dagli Enti non commerciali (di cui all’art.73 comma 1lettera c) del TUIR) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Se l'unità immobiliare ha un'utilizzazione mista (istituzionale e commerciale), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile, attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Per la restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si dovrà procede ad una revisione dell'accatastamento.
In tal caso le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale a partire dal primo gennaio 2013.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla puntuale individuazione dei locali in cui si svolge l'attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, osservando le disposizioni fissate dal regolamento ministeriale del 19 novembre 2012 n. 200 (vedi allegato).
________________________________________________________________________________________
Dichiarazione e pagamento
Come stabilito dal Decreto Ministeriale del 26 giugno 2014 (vedi allegato), gli Enti non commerciali devono presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione Imu/Tasi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Il versamento dovrà invece essere compiuto in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nelle normali scadenze (16 giugno e 16 dicembre) mentre l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui si riferisce il versamento.
Gli Enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
__________________________________________________________________________________________
Risoluzioni ministeriali (vedi allegati)
- Risoluzione 1/DF del 03 dicembre 2012: chiarimenti sul regolamento ministeriale n. 200/2012.
- Risoluzione 1/DF dell'11 gennaio 2013: attesa per la dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali.
- Risoluzione 3/DF del 04 marzo 2013: adeguamento dello Statuto e dell'atto costitutivo degli Enti non commerciali.
- Risoluzione 4/DF del 04 marzo 2013: immobili concessi in comodato da Enti non commerciali.