Chi deve pagare?
Ultima modifica 18 maggio 2020
Il presupposto per il pagamento della "nuova" IMU è il possesso di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ad esclusione delle abitazioni principali o assimilati (purchè non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento, resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Per possessori si intendono:
- il titolare del diritto di proprietà;
- il titolare di diritti reali minori (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- il genitore assegnatario della casa familiare, in presenza di figli minori, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al medesimo;
- il locatario, nel caso di locazione finanziaria (leasing), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
In presenza di più soggetti passivi, con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicazione dell'imposta, si deve tener conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche per l'applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Chiunque desideri acquisire, in nome e per conto di uno o più soggetti passivi, i modelli di versamento Imu o informazioni sulla posizione contributiva degli stessi, è tenuto a produrre anche il necessario atto di delega.
Fabbricato: è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Costituisce parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purchè unitariamente accatastata. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.
Terreno agricolo: è il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Area edificabile: è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (siano essi persone fisiche o società) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo pastorale mediante l’esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.