Aliquote, Detrazioni, Riduzioni ed Esclusioni

Ultima modifica 23 febbraio 2024

Aliquote e detrazioni per l'anno 2024

Con la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 48 del 20.12.2023 sono state approvate le aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2024 (invariate rispetto alla precedente annualità):

a) Abitazioni principali di lusso (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7)
- aliquota: 6 per mille
- detrazione: euro 200,00

b) Alloggi regolarmente assegnati dall'ATER o altri Enti per l'edilizia residenziale pubblica non costituenti alloggi sociali

- aliquota: 4 per mille
- detrazione: euro 200,00

c) Fabbricati oggetto di sgombero per effetto di ordinanza a seguito dichiarazione d'inagibilità

- aliquota: 4,6 per mille

d) Fabbricati rurali ad uso strumentale (accatastati in D/10 o provvisti dell'annotazione di ruralità)

- aliquota: 1 per mille

e) Fabbricati C/1 e C/3 i cui soggetti passivi li utilizzino direttamente quali beni strumentali per la propria attività d'impresa (come da dichiarazione di variazione IMU da presentare al Comune)
- aliquota: 9,6 per mille

f) Altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole

- aliquota: 9,8 per mille*

* Per i fabbricati iscritti nella categoria catastale D deve essere devoluta allo Stato l'imposta calcolata con l'aliquota del 7,6 per mille e al Comune l'imposta calcolata con l'aliquota residuale del 2,2 per mille.
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Base imponibile

La base imponibile dell'imposta, a seconda dell'unità immobiliare posta in tassazione, viene così determinata:

Fabbricati

La rendita iscritta a catasto deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati di categoria catastale A/10 e D/5;

65 per i fabbricati di categoria catastale D (esclusi i D/5);

55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Terreni agricoli

Il reddito dominicale iscritto a catasto deve essere rivalutato del 25% e moltiplicato per i seguenti coefficienti:

75 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (attualmente esentati dall'imposta);

135 per i terreni agricoli in tutti gli altri casi.

Aree edificabili

L'imposta è calcolata sul valore venale in comune commercio dell'area alla data del primo gennaio dell'anno d'imposizione.
Per maggiori informazioni clicca qui.
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Riduzioni

Locazioni a canone concordato

L'imposta è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998.

Si ricorda che per i contratti non assistiti dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, stipulati a partire dal 15/12/2017, è necessario che il contratto sia corredato da una apposita attestazione che certifichi la rispondenza dei contenuti economici e normativi a quanto stabilito dalle norme di legge, come definita dall’accordo territoriale per il territorio del Comune di Portogruaro.
L'attestazione e il contratto dovranno essere allegati alla dichiarazione IMU da inviare al Comune di Portogruaro.

L’attestazione non è invece necessaria per poter applicare le agevolazioni IMU ai contratti concordati stipulati precedentemente al 15/12/2017 anche se oggetto di proroga successivamente a tale data, fermo restando l’obbligo dichiarativo.

Fabbricati di interesse storico o artistico
La base imponibile è ridotta del 50%.

Immobili concessi in comodato
La base imponibile è ridotta del 50%. Per maggiori informazioni consulta la sezione.

Unità immobiliari possedute da residenti all'estero
Come la precedente annualità, anche per l'anno 2024, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è ridotta al 50%. Per l'anno 2022 l'imposta era ridotta al 37,5%.

Poiché l' agevolazione è applicabile a un'unica unità immobiliare, il soggetto passivo che possiede più alloggi in Italia è tenuto a presentare dichiarazione IMU al Comune nel quale è ubicato l'immobile su cui si richiede l'agevolazione.

Per tutte le abitazioni non rientranti nella casistica sopra riportata, possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E., l’IMU deve essere corrisposta in misura piena applicando l'aliquota ordinaria.

Si ricorda che a decorrere dall'anno 2020, non è più prevista l’assimilazione all’abitazione principale dell’alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE, già pensionato nel rispettivo paese di residenza.

Fabbricati inagibili o inabitabili
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

La condizione di inagibilità o inabitabilità è dichiarata:

- dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

- dal contribuente mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

Per maggiori dettagli consulta l'art. 13 del Regolamento IMU
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Detrazioni

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti tenuti al pagamento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione indicata si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
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Esenzioni
Per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni indicate, sono esenti:

- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nochè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- i fabbricati classificati o classificabili  nelle categorie catastali da E/1 E/9;

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali (art. 5 bis D.P.R. n. 601/1973);

- i fabricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;

- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- gli immobili posseduti utilizzati dai soggetti di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. n.504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciale delle attività previste nella citata lettera i) (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive);

- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole), iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- i "beni merce" (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati);