Rimborso, Rateazioni e Compensazioni
Ultima modifica 19 febbraio 2023
Il rimborso della somme versate e non dovute deve essere richiesto, mediante specifica istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
La somma a rimborso è comprensiva del tasso di interesse fissato dal regolamento delle entrate comunali, oggi pari al 2,75%.
Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dal momento in cui sono divenuti esigibili.
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Compensazione
In sostituzione al rimborso è possibile compensare i proprio crediti e debiti Imu, di competenza comunale, anche relativi ad annualità diverse (compresi quelli maturati durante la vigenza della precedente normativa sull'Imposta Municipale Propria - Art. 23 Regolamento IMU).
A tal fine deve essere presentata apposita istanza contenente l'esatta ed analitica indicazione degli importi oggetto della compensazione stessa.
La compensazione non è ammessa con altri tributi comunali.
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Rateazione avvisi di accertamento
Il pagamento delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento, divenuti esecutivi, può essere effettuata ratealmente sulla base di apposita istanza, prima della trasmissione in carico delle somme al soggetto affidatario della riscossione coattiva.
La rateazione è concessa qualora il richiedente versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica.
- Per debiti fino ad euro 6.000,00 possono essere concesse fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- Per debiti superiori ad euro 6.000,01 possono essere concesse fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- Per debiti inferiori ad euro 100,00 non si procede ad alcuna rateazione.
I piani di rateazione sono soggetti all'applicazione di interessi calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
Le rate mensili scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
La dilazione si perfeziona con il pagamento della prima rata.
In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio e l'importo ancora dovuto sarà affidato al soggetto gestore della riscossione coattiva.
Per maggiori dettagli consultare il Regolamento IMU (art. 25)