Aree Edificabili
Ultima modifica 11 maggio 2020
Un’area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettata ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali (art. 11 Regolamento IMU)
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (siano essi persone fisiche o società) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo pastorale mediantel’esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
Su richiesta del contribuente, l'ufficio tecnico comunale può attestare se un'area situata nel proprio territorio è fabbricabile (art. 6 Regolamento IMU)
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Base Imponibile
La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposta, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo:
· alla zona territoriale di ubicazione;
· all’indice di edificabilità;
· alla destinazione d’uso consentita;
· agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necesari per la costruzione;
· ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di:
a) utilizzazione edificatoria dell’area;
b) demolizione del fabbricato;
c) interventi di recupero ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001.
la base imponibile è costituita dal valore venale dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
I valori venali medi di riferimento adottati dall'Ente non precludono l'attività accertativa dell'ufficio tributi, qualora sussista un valore superiore direttamente dichiarato dal contribuente o risultante da atto pubblico o perizia giurata. Il contribuente non ha diritto al rimborso qualora dichiari un valore venale superiore rispetto a quello previsto dal Comune (art. 11 Regolamento IMU)
Valore di esproprio delle zone F1S, F2S e F2V