Ulteriori restrizioni sulla circolazione

Pubblicato il 21 marzo 2020 • Sicurezza

In Veneto ulteriori restrizioni sulla circolazione

Al fine di contrastare il diffondersi del COVID-19 il Presidente Zaia ha emanato un’ordinanza valevole per il territorio Veneto con disposizioni ulteriormente restrittive per contrastare l’assembramento di persone nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

L’ordinanza, che resterà in vigore fino al 3 aprile, prende avvio dal 20 marzo.

Nell’ordinanza in particolare si legge che restano chiusi all’accesso della cittadinanza parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico siti nel territorio regionale.

L’uso della bicicletta anche a pedalata assistita e lo spostamento a piedi è consentito solo verso gli esercizi commerciali esentati dalla chiusura, secondo il DPCM dell’11 marzo 2020.

Al di fuori di questi casi, gli spostamenti devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivi di salute o situazioni di necessità e attestati da autocertificazione da mostrare agli organi di controllo.

Si potrà fare attività motoria o uscire con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche rimanendo a una distanza non superiore a 200 metri dalla propria residenza o dimora.

L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante fuori del centro abitato è consentita lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali. Sulle strade extraurbane secondarie è consentita solo dalle ore 6 alle ore 18, dal lunedì alla domenica.

Chiuse invece le aree di servizio che si trovino su strade che attraversano i centri abitati.

L’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica.

Restano aperte invece farmacie, parafarmacie ed edicole.

L’accesso all’interno degli esercizi commerciali è limitata a un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

(in allegato l'ordinanza n° 33 del 20 marzo 2020...)