Linee di indirizzo per realizzazione opere a scomputo oneri
Ultima modifica 28 giugno 2019
Realizzazione opere di urbanizzazione - DLgs 50/2016 (CODICE APPALTI)
(al 27/6/2019)
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato anche dalla L. 14 giugno 2019, n. 55
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
co. 2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:
lett e) Lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza
Nei predetti casi non si applicano gli articoli 21 (del codice appalti) relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo, art 102 del codice appalti
Nella Delibera ANAC 765/2016, che richiama il parere CdS sul Codice appalti, si precisa che il carattere oneroso della prestazione (a sua totale cura e spesa) deve ritenersi sussistere in ogni caso in cui, a fronte della prestazione stessa, vi sia il riconoscimento di un “corrispettivo” da parte dell’Amministrazione, che può essere di varia natura (ad esempio: corrispettivo in denaro, premi di cubatura, diritto di sfruttare l’opera in concessione, ……).
Tipologia di opere a scomputo, anche parziale |
sotto soglia < 5.548.000 € |
sopra soglia >= 5.548.000 € |
Opere di urbanizzazione primarie |
Esecuzione diretta da parte del titolare del PdC (1)
(art. 36 co. 4 del DLgs 50/2016 art. 16 co. 2 bis del DPR 380/2001)
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Gara con procedura art. 60 e 61 del DLgs 50/2016
(art. 1 co. 2 lett e), art. 1 co. 3) |
Opere di urbanizzazione secondarie |
Affidamento secondo i casi di cui all’art. 36 co. 3 del DLgs 50/2016 e succ. modifiche (2) |
Gara con procedura art. 60 e 61 del DLgs 50/2016
(art. 1 co. 2 lett e), art. 1 co. 3) |
(1) Esecuzione diretta del titolare del PdC nel caso di realizzazione di strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, se funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio.
(2) Per l'affidamento dei lavori pubblici relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori alla soglia comunitaria, si applicano le seguenti previsioni.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8