Regolamenti e potestà regolamentare
Ultima modifica 23 agosto 2019
1. Con appositi Regolamenti, ai sensi del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e della Legge 7 agosto 1990 n. 241, saranno disciplinati:
-
l’organizzazione ed il funzionamento degli Organi;
-
l’organizzazione ed il funzionamento delle Istituzioni;
-
l’organizzazione ed il funzionamento degli Organismi di partecipazione;
-
la pubblicità e l’accesso ai documenti amministrativi;
-
la contabilità;
-
i contratti di appalto e l’affidamento dei servizi pubblici locali;
-
l’erogazione di contributi e sovvenzioni;
-
ogni altra materia prescritta da Leggi dello Stato.
2. Sempre con Regolamento possono, infine, disciplinarsi materie di competenza comunale non riservate espressamente alla disciplina statutaria o sulle quali lo Statuto non abbia nè previsto nè disciplinato.
3. I Regolamenti di cui ai precedenti commi sono deliberati dal Consiglio Comunale in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei membri assegnati.
4. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle Leggi statali e regionali.
5. In particolare la potestà regolamentare deve esercitarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del presente Statuto. Nell’adozione dei Regolamenti il Comune deve adottare idonee forme di pubblicità prima dell’inizio del procedimento di adozione e di preventiva consultazione degli Organismi specificamente interessati.
6. Una volta deliberato, il Regolamento deve essere affisso all’Albo Pretorio per almeno 15 giorni e deve essere comunque portato a conoscenza della collettività secondo le forme di pubblicità previste dal presente Statuto.
7. Il Regolamento diviene obbligatorio ed acquista efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione e comunque adempiute tutte le forme di pubblicità previste dalla Legge e dallo Statuto.