Processo Gaiatto: risarcimento al comune

Pubblicato il 5 luglio 2019 • Comune


Processo Gaiatto: riconosciuto il diritto del Comune di Portogruaro al risarcimento del danno alla propria immagine

 

All’udienza del 3.7.2019, dopo aver sentito le repliche della Pubblica Accusa, della difese delle parti civili e della difesa del signor Gaiatto, il Giudice dott. Eugenio Pergola ha pronunciato la sentenza, condannando l’imputato per tutti i fatti di reato contestati alla pena detentiva finale di anni 15 e 4 mesi e alla multa di € 36.000, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici; inoltre ha riconosciuto il diritto della parti civili al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, modulandolo a seconda delle singole posizioni, liquidando anche le spese legali e confermando la confisca dei beni in giudiziale sequestro.


Al Comune di Portogruaro è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ed è stata assegnata una provvisionale, provvisoriamente esecutiva, nella misura di € 50.000, con rinvio al giudice civile per la quantificazione complessiva del danno.

Ricordiamo che con la costituzione di parte civile, depositata all’udienza del 16 febbraio scorso, l’Amministrazione aveva richiesto il risarcimento del danno che la vicenda Gaiatto aveva causato all’immagine della Città, alla sua economia e turismo, oltre che per la violazione delle norme dello Statuto comunale, segnatamente dell’articolo 2.

La richiesta di costituzione di parte civile è stata ammessa dal Giudice, che ne aveva ritenuto sussistenti tutti i presupposti.

 

Per dimostrare la fondatezza della domanda risarcitoria, la difesa del Comune, nella persona dell’avvocato Serenella Giacomel, ha depositato all’udienza del 19.06.2019 una memoria difensiva nella quale ha individuato le singole voci di danno, allegando tutta la serie degli articoli che erano comparsi nell’arco di un anno (dal marzo 2018 al marzo 2019) nella stampa locale, ma anche nella stampa di altri quotidiani del Nord Italia e di alcuni quotidiani di tiratura nazionale, che si erano occupati della vicenda, sottolinenando come il binomio Portogruaro-Gaiatto restituiva un’immagine della Città che era offuscata irrimediabilmente, come di un luogo nel quale si consumavano i reati odiosi, in netto contrasto con la vera essenza di Portogruaro, che è città d’arte, città della cultura, città della legalità e non territorio dove prosperano organizzazioni criminali legate alla criminalità camorristica.

 

Anche in ambito sportivo, attraverso la sponsorizzazione della locale squadra di calcio, il binomio Portogruaro/Gaiatto ha tenuto banco per un certo periodo.

L’avvocato Giacomel ha inoltre sottolineato come l’azione criminosa di Gaiatto e dei suoi associati, che hanno rovinato economicamente e moralmente diverse famiglie del portogruarese, avrà effetti e conseguenze negative anche sul piano dell’economia locale, in quanto i querelanti che hanno documentato alla Procura di aver perso tutti o quasi tutti i loro risparmi, non avranno, per lungo tempo, alcuna propensione a spendere e a fare investimenti nel territorio, in quanto saranno occupati e preoccupati di far fronte alle quotidiane esigenze di vita.

 

Passerà, quindi, del tempo prima che vi sia una disponibilità economica rivolta al territorio del portogruarese.

Inoltre l’azione di Gaiatto ha chiaramente leso i valori dello Statuto della Città, che sono improntati alla promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico: i reati contestati, violando proprio i beni economici e patrimoniali delle persone, si pongono in netta contrapposizione con il valore della tutela e dello sviluppo economico e sono perciò lesivi di beni giuridici primari individuati come obiettivi primari del Comune.

 

Il Comune di Portogruaro, inoltre, promuove come fondamentali della città lo sviluppo civile, lo sviluppo della persona nell’ambito della famiglia, della società per una migliore qualità della vita: che qualità della vita ci può mai essere se il cittadino ha perso tutto; che qualità della vita, sviluppo sociale, civile ed economico ci potranno mia essere laddove vive e prospera un’organizzazione criminale?

Ecco perché era doveroso intervenire con la costituzione di parte civile.

 

Il difensore del Comune avvocato Giacomel ha ritenuto doveroso replicare all’udienza del 3.7.2019 anche alle contestazioni che Gaiatto ha mosso all’iniziativa processuale del Comune, in quanto, a suo dire, i primi investitori portogruaresi, con lui, si erano arricchiti, recuperando il denaro investito anche due o tre volte: qui l’avvocato Giacomel, sulla base dei dati forniti dalla piattaforma IG Markets, ha dimostrato che i risultati degli investimenti nel forex per il periodo in cui Gaiatto vi ha operato (da febbraio 2016 a luglio 2017) erano stati fallimentari in quanto il sedicente trader aveva perso tutto il capitale investito. L’eventuale guadagno di alcuni portogruaresi non era certo derivato dalle sue abilità di investitore ma semplicemente dal fatto che egli pagava i rendimenti ai primi investitori usando il denaro dei nuovi investitori, a miglior conferma dello schema Ponzi.

 

Peraltro, la ricostruzione delle singole fattispecie dei reati contestati a Gaiatto come contenuta nelle memorie difensive depositate dall’avvocato Giacomel è stata particolarmente apprezzata dalla Procura, che ha espresso davanti al Giudice, agli avvocati e alle parti presenti un elogio alla difesa tecnica del Comune per il lavoro svolto e la cosa non può che fare piacere in quanto è il riconoscimento dell’impegno professionale profuso.

 

In merito al danno e alla sua quantificazione, va detto che il Comune non poteva che richiedere il riconoscimento di un danno di natura non patrimoniale (non avendo effettuato alcun affidamento di denaro), la cui valutazione si basa su nozioni di comune esperienza, su presunzioni, sull’equità del Giudice, per cui per il riconoscimento della provvisionale, la difesa del Comune ha ritenuto di affidarsi al prudente apprezzamento del Giudice.

Come detto, è stata riconosciuta una provvisionale, provvisoriamente esecutiva, di € 50.000, oltre al rimborso delle spese processuali.