Agevolazioni e Riduzioni (Tari)

Ultima modifica 11 febbraio 2024

 

Agevolazione per particolari condizioni patrimoniali

Per i nuclei familiari:

a) con ISEE non superiore a € 8.000,00, sulla quota variabile è effettuato un abbattimento del 30%;

b) con ISEE tra € 8.000,01 ed € 10.000,00, sulla quota variabile è effettuato un abbattimento del 20%;

c) con ISEE tra € 10.000,01 ed € 12.500,00, sulla quota variabile è effettuato un abbattimento del 10%;

Se l'unità immobiliare è occupata da più nuclei familiari scissi, ciascun nucleo deve presentare la relativa dichiarazione sostitutiva unica e rientrare nel limite ISEE di € 12.500,00. In tal caso, la fascia di abbattimento è quella corrispondente alla media aritmetica dei valori ISEE.

L'agevolazione decorre dal primo gennaio dell'anno di presentazione della domanda.

Per l'anno d'imposta 2024 il trattamento agevolato deve essere richiesto mediante apposita istanza, corredata dalla certificazione ISEE, da inoltrare entro il 30 settembre 2024 all'ufficio tributi comunale.
La certificazione ISEE dovrà essere prodotta nel rispetto del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i..
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Compostaggio domestico

La parte variabile della tariffa è ridotta nei confronti delle utenze domestiche che dimostrano di trattare in proprio la frazione organica con la pratica del compostaggio domestico.

L’agevolazione deve essere richiesta ad ASVO S.p.A. e avrà effetto dal giorno di presentazione dell'istanza.

La sua applicazione determinerà una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa.

La domanda presentata al gestore del servizio sarà valida anche per le annualità successive a quella di presentazione purchè non siano mutate le condizioni. Sarà obbligo del contribuente comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Modulo adesione compostaggio domestico
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Riduzione per uso stagionale

Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato ma discontinuo, comunque inferiore ai 6 mesi, è previsto un abbattimento dell'intero tributo pari al 30%.

Per abitazioni a disposizione si intendono le unità immobiliari di tipo abitativo diverse da quelle in cui è stata stabilita la residenza anagrafica.

Per ottenere i benefici citati è necessario darne comunicazione ad Asvo Spa.
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Soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato

Dal 01.01.2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Sull'argomento è intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione 5/DF datata 11 giugno 2021

Per ottenere i benefici citati è necessario darne comunicazione ad Asvo Spa.
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Abbattimento della quota variabile

Per le abitazioni dotate di allacci ai servizi pubblici di rete e non occupate neppure saltuariamente è previsto l'abbattimento totale della quota variabile nonchè l'applicazione della quota fissa prevista per i nuclei familiari composti da una sola persona.

Tale condizione deve essere comunicata ad Asvo Spa mediante apposita dichiarazione sostitutiva.
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Riduzione per le utenze non domestiche

La parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alla quantità dei rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi.

La suddetta riduzione è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall’utente determinata applicando i coefficienti previsti dal Comune per la specifica attività ed indicati annualmente nella deliberazione di approvazione della tariffa.

Le utenze non domestiche che, diversamente, conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.

La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata a mezzo PEC o con altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, sul modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.