Agibilità

Ultima modifica 6 marzo 2024

Il certificato di agibilità attesta la presenza delle condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità e di risparmio energetico previste dalle norme vigenti.  L'art. 24 del Testo Unico sull’Edilizia (DPR 380/01) stabilisce che a seguito della  costruzione, o dell'esecuzione di specifici interventi di modifica, possa essere attestata l'agibilità degli immobili o di singole unità se presentano tutti i requisiti previsti e se sono stati realizzati come previsto nel progetto edilizio approvato. 

Con l'entrata in vigore del Testo Unico sull’Edilizia DPR 380/2001, non sussiste più alcuna differenza tra abitabilità e agibilità e a partire dal 2013 il certificato comunale è stato sostituito da un’autocertificazione: la Segnalazione Certificata di Agibilità.

Le Segnalazioni Certificate e tutte le altre pratiche edilizie devono essere presentate da un professionista abilitato (architetto, geometra, perito, ...) esclusivamente attraverso il portale SUAP “Impresainungiorno”. Per accedere al portale clicca qui

Da allegare alla richiesta: 
 
 
Alcuni approfondimenti normativi: