Chi deve pagare?

Ultima modifica 18 maggio 2020

Il presupposto per il pagamento della "nuova" IMU è il possesso di fabbricatiterreni agricoli ed aree edificabili, ad esclusione delle abitazioni principali o assimilati (purchè non appartenenti alle categorie catastali A/1A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento, resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Per possessori si intendono:

- il titolare del diritto di proprietà;

- il titolare di diritti reali minori (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);

- il genitore assegnatario della casa familiare, in presenza di figli minori, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al medesimo;

- il locatario, nel caso di locazione finanziaria (leasing), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

In presenza di più soggetti passivi, con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicazione dell'imposta, si deve tener conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche per l'applicazione delle esenzioni agevolazioni.

Chiunque desideri acquisire, in nome e per conto di uno o più soggetti passivi, i modelli di versamento Imu o informazioni sulla posizione contributiva degli stessi, è tenuto a produrre anche il necessario atto di delega.

Fabbricato: è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Costituisce parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purchè unitariamente accatastata. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.

Terreno agricolo: è il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Area edificabile: è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (siano essi persone fisiche o società) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo pastorale mediante l’esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.