Cittadini Italiani Residenti all'Estero (Imu)

Ultima modifica 29 giugno 2023

Anche per l'anno 2019, così come per la precedente annualità, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
L'unità immobiliare inoltre non deve essere locata o data in comodato d'uso (dichiarazione per cittadini non residenti nello Stato e iscritti all'AIRE).

Nel caso in cui siano soddisfatte tutte queste condizioni e l'immobile non risulti iscritto in categoria catastale A/1, A/8 o A/9, l'imposta non sarà dovuta.
In caso contrario si dovrà provvedere al pagamento dell'imposta.
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Modalità di pagamento

Le persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono pagare la quota dell'imposta dovuta al Comune mediante bonifico bancario a favore di:

Credit Agricole Italia S.p.A.
, filiale di Portogruaro ubicata in viale Trieste n. 4.

IBAN: IT24A0623036240000015547055
BIC/SWIFT: CRPPIT2PXXX

nel bonifico dovranno essere indicati:
- cognome, nome e codice fiscale del contribuente;
- causale: ACCONTO IMU oppure SALDO IMU con precisazione dell'anno di pagamento.

L'eventuale quota riservata allo Stato (solo per fabbricati in categoria D) deve invece essere versata mediante bonifico bancario a favore di:

Banca d'Italia
IBAN: IT02 G010 0003 2453 4800 6108 000
BICSWIFT: BITAITRRENT

come causale del versamento devono essere indicati:
- codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo".

Detti soggetti sono inoltre tenuti ad eseguire il versamento cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in comuni diversi.

Risoluzione n. 10/DF del 05.11.2015
25-08-2021

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