Rifiuti Speciali

Ultima modifica 12 gennaio 2023

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Sono pertanto considerate esenti, se produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, le porzioni di superfici:

- delle aree di produzione dove vi sia la presenza di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale;
- dei magazzini e depositi di materie prime e/o di merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, purchè funzionalmente ed esclusivamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali ed ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali.

In ogni caso, sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinati allo stoccaggio e al deposito di prodotti finiti destinati alla commercializzazione o di semilavorati destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali e, in ogni caso, le superfici in cui vi è la presenza di persone.

Per usufruire dell'esenzione sarà necessario:

- presentare apposita denuncia indicando il ramo di attività svolta e specificando, in modo dettagliato ed analitico, le superfici di formazione dei rifiuti speciali;
- allegare alla denuncia idonea documentazione diretta a dimostrare la continua e prevalente produzione di rifiuti speciali ed il loro trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es: copia dei contratti di smaltimento, formulari ecc.).

L'esenzione ha effetto dalla data di presentazione della citata documentazione.
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Riduzione forfetaria

Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superficie dove si formano esclusivamente rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, la loro individuazione è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie del locale (o area scoperta), le seguenti percentuali di abbattimento:

- 45%: carrozzerie, officine per riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici per la produzione di beni e prodotti;
- 30%: attività di elettrauto, di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, impianti di condizionamento;
- 45%: fonderie;
- 10%: lavanderie;
- 20%: lavorazione del vetro;
- 45%: stabilimenti tessili, falegnamerie, gommisti, pelletterie e calzaturifici, locali ove si producono scarti animali;
- 40%: tipografie;
- 45%: verniciatura, galvanotecnici;
- 20%: altre attività non previste nelle categorie precedenti.