Sanzioni (Tasi)

Ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2020, 14:00

Il regolamento comunale prevede il seguente sistema sanzionatorio:

a) per il parziale, ridotto od omesso versamento si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato;
b) per l'omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione si applica la sanzione dal 100% al 200% dell'importo non versato, con un minimo di € 50,00.
c) per l'infedele denuncia di occupazione o variazione si applica la sanzione dal 50% al 100% dell'importo non versato, con un minimo di € 50,00.
d) per la mancata, incompleta o infedele risposta a questionari o richieste dati entro 60 giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

Le sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo (se dovuto), della sanzione ridotta e degli interessi.

Il limite minimo per l'emissione di atti impositivi, per l'accertamento, la riscossione coattiva e l'iscrizione a ruolo, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo, è fissato in:

- € 10,33 per le fattispecie imponibili diverse dalle aree edificabili;
- € 25,82 per le aree edificabili.

Le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione e il contribuente può avvalersi del regolamento comunale per il pagamento rateale delle somme dovute in base ad atti di accertamento.


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