Terreni e Fabbricati Agricoli (Imu)

Ultimo aggiornamento: 2 gennaio 2019, 22:58

I fabbricati rurali ad uso strumentale sono esentati dal pagamento dell'imposta.
L'immobile è considerato strumentale all'attività agricola se iscritto nella categoria catastale D10 o se possiede l'annotazione di ruralità posta dal competente Ufficio del Territorio.

Per l'anno 2019, così come la precedente annualità, i fabbricati rurali ad uso abitativo, se non costituiscono abitazione principale, sono assoggettati all'imposta con l'aliquota del 9,8‰.
_________________________________________________________________________________________

Fabbricati rurali iscritti al Catasto Terreni

I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni dovevano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.
Tale obbligo non sussisteva per:

- i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadri;
- le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- le vasche per l'acquacoltura e le vasche di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- i manufatti isolati privi di copertura;
- le tettoie, i porcili, i pollai, i casotti, le concimaie, i forni e simili di altezza utile inferiore a m. 1,80, purchè di volumetria inferiore a 150 mc;
- i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
__________________________________________________________________________________________

Terreni agricoli

Il valore di tali unità immobiliari è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% un moltiplicatore pari a:

75 per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

135 per i terreni agricoli negli altri casi.

Per l'anno 2019, così come la precedente annualità, l’aliquota ordinaria da applicare è quella pari al 9,8‰ inoltre rimangono esclusi dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professonali, purchè iscritti nella previdenza agricola.
_________________________________________________________________________________________

Aree edificabili

Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (siano essi persone fisiche o società) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo pastorale mediante l’esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot