Agibilità
Ultima modifica 6 marzo 2024
Il certificato di agibilità attesta la presenza delle condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità e di risparmio energetico previste dalle norme vigenti. L'art. 24 del Testo Unico sull’Edilizia (DPR 380/01) stabilisce che a seguito della costruzione, o dell'esecuzione di specifici interventi di modifica, possa essere attestata l'agibilità degli immobili o di singole unità se presentano tutti i requisiti previsti e se sono stati realizzati come previsto nel progetto edilizio approvato.
Con l'entrata in vigore del Testo Unico sull’Edilizia DPR 380/2001, non sussiste più alcuna differenza tra abitabilità e agibilità e a partire dal 2013 il certificato comunale è stato sostituito da un’autocertificazione: la Segnalazione Certificata di Agibilità.
Le Segnalazioni Certificate e tutte le altre pratiche edilizie devono essere presentate da un professionista abilitato (architetto, geometra, perito, ...) esclusivamente attraverso il portale SUAP “Impresainungiorno”. Per accedere al portale clicca qui
- Dichiarazione prevista dal D.Lgs. 192/2005;
- Dichiarazione impianti da fonte rinnovabile;
- Dichiarazione sulle misure preventive e pretettive per lavori in quota;
- Diritti di segreteria.
- la revoca dell'abitabilità/agibilità: R.D.1265 del 1934 - art. 222;
- la Dichiarazione spontanea di Inagibilità: aspetti fiscali;